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Associazione Italiana Malattia di Alzheimer
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Moduli

Requisiti necessari per poter usufruire di una qualsiasi prestazione o servizio sono:

a) la condizione accertata di non autosufficienza > oltre i 65 anni

b) il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità >sotto i 65 anni

c) Indennità di accompagnamento

Cos'è : l'indennità di accompagnamento è uno dei benefici economici tra i più importanti a cui hanno diritto i malati di A.La normativa in vigore riconosce il beneficio agli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che, per tale ragione, abbiano la necessità di continua assistenza (art. 1 L. 18/80 e art. 1 L. 508/88).Il diritto alla corresponsione dell'importo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.L'indennità di accompagnamento non è reversibile e viene erogata indipendentemente dall'età, dal reddito o dal patrimonio del malato perché è concessa per il solo fatto della minorazione.

La domanda : va compilata su apposito modulo, disponibile presso il distretto, la Medicina legale, i patronati o la sede AIMA Versilia, e presentata alla Medicina Legale del distretto di appartenenza o all'ufficio protocollo della ASL, allegando la certificazione medica che attesti che il richiedente è “ persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” oppure che è “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” . La domanda deve essere firmata dal richiedente stesso, cioè l'invalido; nel caso in cui il richiedente non sia in grado di firmare e non sia né interdetto o inabilitato (non avendo quindi chi lo può rappresentare), la domanda può essere firmata, in presenza del richiedente stesso, da due testimoni, possibilmente non familiari, davanti a un pubblico ufficiale (il segretario comunale o un notaio) che autentichi le sottoscrizioni.Oltre a richiedere l'accertamento dell'invalidità civile ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, è consigliabile richiedere anche, sempre nella stessa domanda, l'accertamento della situazione di persona handicappata con connotazione di gravità di cui alla legge n. 104/92, in modo che i familiari possano fruire delle agevolazioni previste da tale legge (permessi dal lavoro e benefici fiscali).

La visita : in base all'art. 52 della legge 144/99 i familiari del malato o il medico curante può chiedere che la Commissione medica venga integrata con un medico specialista in geriatria e, al momento della visita, l'interessato può farsi assistere dal proprio medico curante (la prestazione è a pagamento).

La Commissione medica deve fissare entro tre mesi dalla presentazione della domanda la data della visita medica; se tale termine trascorre inutilmente il richiedente può presentare una diffida a provvedere all'Assessorato alla sanità della Regione, il quale è tenuto a fissare la visita entro novemesi dalla data di presentazione della domanda. Questo è anche il termine entro il quale deve comunque concludersi l'intero procedimento relativo all'accertamento sanitario.

Esito della visita : l'esito dell'accertamento viene comunicato all'interessato inviandogli il verbale di visita. Se l'esito è positivo la procedura si sposta automaticamente presso la Prefettura che, entro 6 mesi dal ricevimento del verbale, dovrà disporre il pagamento. Il Comune di residenza provvederà al rilascio dell'apposito libretto per incassare i ratei. Il pagamento materiale avviene a cura dell'INPS in ratei mensili (il primo rateo comprenderà anche tutti quelli già maturati in precedenza a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e verranno anche corrisposti in un momento successivo gli interessi legali maturati sulle somme dovute, sempre con la medesima decorrenza) mediante accreditamento su conto corrente postale o bancario intestato al beneficiario, oppure mediante riscossione presso l'ufficio postale indicato dallo stesso richiedente, il quale ha la possibilità di indicare anche una persona delegata alla riscossione.

Se l'esito della visita è negativo è possibile fare ricorso.

Al riguardo si fa presente che, secondo la Tabella indicativa delle percentuali di invalidità approvata con D.M. 5.2.1992, la diagnosi di malattia di Alzheimer o di demenza grave dà diritto al riconoscimento della percentuale fissa del 100% di invalidità ; la diagnosi di demenza iniziale dà diritto ad una percentuale tra il 61 e il 70%.

Il ricorso : se la visita ha esito negativo il ricorso deve essere presentato, entro due mesi dalla notifica del verbale, alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro che decide entro sei mesi ; se entro questo tempo non si riceve risposta, il ricorso si intende respinto. L'ultima possibilità resta il giudice ordinario.

Benefici: alla percentuale di invalidità accertata (se almeno pari a due terzi, cioè al 67%) sono connessi altri benefici:

  • Diritto a protesi e ausili inerenti la propria minorazione o menomazione
  • Diritto all'esenzione totale dal ticket sanitario
  • Diritto alla tessera di libera circolazione sui mezzi pubblici di trasporto
  • Diritto alla preferenza nell'assegnazione di case popolari.
Sospensione dell'indennità di accompagnamento : l'indennità di accompagnamento viene sospesa per i periodi di ricovero in strutture (reparti di lungodegenza o a fini riabilitativi, e non per terapie contingenti) la cui retta base sia a totale carico di un ente pubblico.

 

 
 
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